Il punto della situazione. Il disastro di Zurigo ed il licenziamento di Luisa Volpe di Avv. Maurizio Massatani (giugno 1996) |
E' iniziato innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari di Roma dr. Achille d'Albore il procedimento a carico di dirigenti della Società Alitalia appartenenti in particolare alla direzione tecnica nonchè nei confronti del controllore del radar di avvicinamento dell'Aeroporto di Zurigo in relazione al sinistro del volo AZ 404 del 14.11.1990 cui persero la vita tutti i passeggeri nonchè i membri dell'equipaggio.
In particolare l'ipotesi accusatoria del Sostituto Procuratore dr. Francesco Polino nei confronti della società Alitalia e dei dirigenti dell'area tecnica si basa sul fatto che lo strumento indicatore del sentiero di discesa al momento del sinistro dava errate indicazioni senza che in cabina apparisse alcuna segnalazione di malfunzionamento.
Dagli accertamenti svolti da Pubblico Ministero durante le indagini preliminari è risultato che tale eventualità già segnalata più volte in passato alla società Alitalia, sia dalla ditta progettatrice dell'apparato che da quella costruttrice dell'aeromobile non era pur tuttavia stata dalla stessa Alitalia riportata ai piloti mediante aggiornamento del manuale di pilotaggio.
Su questo filone iniziale il Pubblico Ministero ha ricostruito tutti i vari passaggi, sia nell'ambito della direzione operazioni volo che della direzione tecnica per individuare le persone fisiche responsabili nel corso del tempo della premessa che ha poi co-contribuito a determinare l'evento nel quale hanno perso la vita decine di persone.
Sarà ovviamente da accertare in che grado abbia contribuito a determinare l'evento mortale la condotta del controllore di Zurigo che pur avendone avuto la possibilità aveva omesso di avvisare i piloti dell'imminente pericolo.
Si è ancora nella fase delle schermaglie procedurali ed infatti la prossima udienza è fissata per la trascrizione in originale dell'intera conversazione tra i piloti ed il controllore.
Quel che stupisce è che in relazione al numero delle vittime, ben pochi parenti di quest'ultime hanno deciso di costituirsi parte civile nei confronti della società Alitalia, per ottenere il risarcimento del danno consistito nella morte del loro congiunto.
Molto probabilmente la formula scelta della pubblicazione per una sola volta su due quotidiani a tiratura nazionale dell'ordinanza di rinvio a giudizio non è stata sufficiente per far sì che la data dell'udienza fosse conosciuta da tutti gli interessati.
Attualmente è allo studio del sindacato la possibilità di costituirsi, in quanto tale, parte civile all'interno del procedimento alla udienza dibattimentale.
Licenziamento Luisa Volpe
In data 12.6.1996 si è svolta l'ultima udienza del procedimento di merito di primo grado innanzi al Pretore dr.ssa Sangiovanni della causa promossa dall'assistente di volo Luisa Volpe nei confronti della società Alitalia per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento.
In particolare si è svolto il confronto tra la teste D'Antonio citata dalla difesa della Volpe ed il teste Maraviglia citato dall'Alitalia.
All'esito ambedue le parti hanno ribadito le proprie affermazioni e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17.12.1996.
Quel che è sconvolgente di tale vicenda è che il Pretore, seppur nei limiti pienamente legittimi del principio del proprio libero convincimento, non ha inteso accogliere nè il confronto richiesto dalla difesa della Volpe tra il Maraviglia ed i passeggeri nè tantomeno escutere i testi di riferimento indicati dalla D'Antonio.
Sin dal primo momento infatti il giudice ha ritenuto pienamente attendibili i due passeggeri e teste non degna di affidamento l'assistente di volo Sandra
D'Antonio in quanto collega di Luisa Volpe.
E' facile quindi prevedere che il Magistrato nella sentenza che andrà ad emettere non potrà che confermare il licenziamento, avendo ritenuti superflui e non rilevanti gli accertamenti ed i confronti chiesti dalla difesa Volpe per valutare la credibilità dei passeggeri.
Anzi ha addirittura, il Giudice, ritenuto di poter leggere nelle istanze avanzate degli escamotage difensivi quando null'altro si chiedeva al magistrato che accertare la verità.
La conseguenza della decisione del magistrato avrà effetti devastanti non solo sulla sentenza di primo grado ma anche e principalmente sul processo d'appello dal momento che in quella sede vige il divieto dello "ius novarum", ovvero l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
L'esposizione dei fatti appare più significativa di qualunque commento.