La legge non basta. Tavola rotonda sulla normativa per i reati sessuali a cura di Avv. M. Massatani - Barbara Piterà - Sandra Landi (marzo 1996) |
F: A mio parere la cosa più giusta è stata quella di inserire il reato tra quelli contro la persona e di abolire l'inserimento tra quelli contro la morale pubblica,
B: L'iter legislativo è stato tra i più travagliati e faticosi: esistono, per quel che mi risulta, oltre 3600 pagine di atti parlamentari dal 1986 ad oggi e circa 9 fascicoli in cui è racchiusa la storia, per chi abbia la voglia e la pazienza di leggere l'iter di questa legge.
S: Infatti dopo venti anni ed oltre di continue lotte (ricordo nel lontano 1979 una prima raccolta di firme tra le donne romane) è stata infine accolta questa modifica, non solo di facciata ma fondamentale per la dignità di ogni essere umano.
Avv.: Vorrei purtroppo evidenziare, non certo per smorzare gli entusiasmi, ma unicamente come freddo osservatore del diritto, che le eccezioni a questa legge, all'epoca avanzate da alcuni partiti, allo stato attuale si sono rivelate fondate, dal momento che una prima iniziale giurisprudenza sta andando proprio nel senso che tutti gli estensori di questa legge non si auguravano, producendo degli effetti giuridici esatti, ma moralmente ripugnanti.
Mi riferisco in particolare ad una recentissima sentenza del Tribunale di Pesaro che ha assolto un cinquantenne che aveva violentato una quindicenne. Infatti secondo la nuova normativa, al di sopra dei 14 anni, se la minore è consenziente, il reato di violenza non è più previsto. Per di più è stato abrogato dalla nuova legge anche il reato di corruzione di minorenne, previsto dal vecchio art. 530 e. p. in cui veniva prevista la fattispecie di colui che commetteva atti di libidine su persona minore dei 16 anni.
Ora esiste solo l'art. 6 della nuova legge che, però, parla solo di minori di anni 14 che, a mio parere, non tutela pienamente la donna, specie se minorenne e quindi ovviamente soggetto ancora più debole. I primi guasti giuridici li abbiamo appena ricordati con la sentenza di Pesaro; trovo che sia urgente porvi rimedio!
S: Si d'accordo, però vorrei sottolineare l'innovazione riguardante la violenza cosiddetta di gruppo. Infatti era opportuno distinguere tra violenza singola e quella di gruppo, non solo sotto il profilo giuridico ma anche e principalmente sotto quello fisico, ammesso che non è la stessa cosa subire una violenza fisica da una persona o da dieci.
E come per il reato di associazione che prevede un vincolo di persone superiore a tre per la sua realizzazione, appare giusto che anche per gli atti di violenza sessuale di gruppo la maggiore pena sia stata innalzata, tramite l'inserimento di questa aggravante.
B: lo invece vorrei sottolineare l'aspetto che prevede la possibilità per il soggetto leso di chiedere che il proprio processo abbia luogo a porte chiuse e, ancora più importante, che alla violenza fisica non si aggiunga quella non minore cosiddetta psicologica, consistente nell'essere la vittima sottoposta, da parte di giudici ed avvocati, a domande riguardanti la vita privata pregressa.
F: Ed allora è configurabile il reato di violenza anche nei confronti di una prostituta?
B: Certo anche nei confronti degli omosessuali c'è stata infatti, a proposito della violenza di gruppo, una sentenza a carico di un gruppo di rumeni che aveva violentato un gay.
S: Questa legge però non può essere, a mio avviso, vista come una vittoria delle donne ma della società e non deve essere considerata un punto d'arrivo. Non solo per tutte le critiche sopra esposte, ma principalmente perchè, secondo me, la maggiore severità delle pene non può essere l'unico deterrente per tali reati.
F: Giusto ed era il minimo adeguare ai tempi una normativa perchè anche se il mondo è composto da molti modelli sociali, alcuni ancora feudali, tuttavia, noi viviamo nel mondo occidentale ed è ad esso che bisogna guardare.
B: A proposito dei tempi vorrei infine aggiungere che mi sembra una conquista umana, prima ancora che giuridica, l'aver previsto il controllo sanitario, specie ai fini della prevenzione dell'AlDS, nella nuova normativa, per le vittime della violenza.
Avv: In definitiva una buona legge che restituisce dignità agli essere umani ed in particolare alle donne, vittime del peggior tipo di violenza che un essere umano possa esercitare su un altro, perchè colpisce la parte più profonda della personalità, arrecando danni ineliminabili, ma che tuttavia, deve essere immediatamente corretta specie sul punto dei minori, perchè sentenze come quella del Tribunale di Pesaro non debbano più ripetersi.
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LE NOVITA' PUNTO
PER PUNTO
PRIMA: DELITTI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA
VIOLENZA CARNALE: violenza, minaccia, costrizione, congiungimento carnale reclusione 3/10 anni
ATTI SESSUALI CON MINORENNE: ipotesi di violenza carnale presunta: congiungimento carnale con minore di anni 14, minore di 10 anni se il colpevole è ascendente, tutore, affidatarìo, vittima in stato di inferiorità, inganno
QUERELA: entro tre mesi
VIOLENZA DI GRUPPO: Non espressa, mente prevista
ADESSO: DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE
VIOLENZA SESSUALE (assorbimento degli atti di libidine):
Violenza, minaccia, abuso di autorità, costrizione a compiere, subire atti sessuali
Reclusione: 5/12 anni
ATTI SESSUALI CON MINORENNE:
Non è più punibile il minorenne che ha rapporti consenzienti con minorenne ultratredícenne, se la differenza di età supera 13 anni; aggravante se vittima inferiore a 10 anni
QUERELA: Entro 6 mesi. Ipotesi di procedibilità d'ufficio: violenza sessuale su minore infraquattordicenne, reati commessi da affidatario. Atti sessuali con minore di 10 anni.
VIOLENZA DI GRUPPO: Partecipazione a violenza sessuale di gruppo: pena base da 6 a 12 anni
LE TUTELE PROCESSUALI
Comunicazione al tribunale dei minorenni per garantire assistenza
Estesi i casi di incidente probatorio
Punita la divulgazione delle generalità e dell'immagine della persona offesa senza il suo consenso
Vietate nel processo domande su vita privata o sessualità
Test medico obbligatorio per l'imputato nel caso di pericolo della trasmissione di patologie (es: Aids)
La polizza Assitalia e gli assistenti di volo
a cura di Maurizio Massatani
Esiste una polizza assicurativa contratta dalla soc. Alitalia con l'Assitalia che assicura i rischi professionali ed extraprofessionali di varie categorie di lavoratori.
Qui intendiamo affrontare il tema dell'assicurazione contro infortuni per ciò che concerne gli assistenti di volo.
La copertura assicurativa per danni fisici c.d. micropermanenti, prevede per gli assistenti di volo, un ristoro a punto che va dalle 450.000 alle 560.000 lire a seconda dell'anzianità di servizio.
Tuttavia esiste la questione degli oneri accessori a carico dell'assicurato con cui si intendono tutti i costi relativi alla polizza.
In particolare, per ciò che ci interessa direttamente, per oneri accessori si devono anzitutto intendere le spese relative al ricorso all'arbitrato in caso di contestazione delle valutazione medico-legali.
Ossia, qualora non si giunga congiuntamente tra le parti ad una definizione dell'indennizzo le parti stesse possono definire il contenzioso tramite un terzo super partes.
Esiste infatti nella polizza assicurativa, che riguarda gli assistenti di volo, una clausola compromissoria che stabilisce appunto il ricorso a questa procedura: l'infortunato cioè, in caso di contestazione tra le parti, viene sottoposto a visita medica del consulente della compagnia assicurativa, dal fiduciario della parte infortunata e infine da un terzo nominato dai primi due e la cui decisione è preventivamente accettata come vincolante da entrambe gli antagonisti.
In nessun caso è possibile la citazione in giudizio della Assitalia.
Questa infatti è la conseguenza della apposizione nel contratto Alitalia-Assitalia della clausola.
Si vuole impedire che in caso dì contestazione, la parte, ovvero nel caso di specie l'assistente di volo, possa adire per vie legali per contrastare la valutazione totalmente o parzialmente negativa, espressa dai medici della Assitalia.
In questo caso, infatti, la parte dovrebbe affrontare solo l'anticipazione delle spese di una citazione in giudizio della compagnia ed avrebbe la garanzia che la lesione fisica lamentata sarebbe valutata da un perito d'ufficio nominato dal giudice, con la eventuale assistenza di quelli delle parti.
Nel modo in vigore, invece, si costringe praticamente il dipendente ad affrontare le non poche spese per l'onorario del terzo arbitro, comunque, indipendentemente dall'esito finale.
E' chiaro che un meccanismo del genere è fatto proprio ad arte per scoraggiare gli assicurati.
Come accennato sopra, il ricorso all'arbitrato ha infatti un costo che è suddiviso tra le parti al 50% a prescindere di quale sarà l'esito del medesimo.
Questo esempio pratico servirà ad evidenziare tutta l'incongruità di un simile sistema: ad un assicurato che, a seguito di lodo arbitrale, vengano riconosciuti due punti percentuali di invalidità temporanea e che pertanto, considerata la sua bassa anzianità di servizio avrebbe il diritto di percepire una somma non inferiore alle 900.000 lire di indennizzo, saranno in realtà sottratte le spese dell'arbitrato nella misura del 50%, senza contare gli onorari del consulente medico di parte e dell'eventuale patrocinatore legale.
Oltre ai profili strettamente contrattuali di una simile polizza (sulla cui vantaggiosità si potrebbe a lungo obiettare) si vuole qui evidenziare quanto una incongruità del genere leda il diritto del lavoratore ad essere risarcito dei danni derivatagli per causa di servizio, per quanto lievi risultino detti danni.
Abbiamo affrontato il caso di un lavoratore il cui infortunio si riduca ad un indennizzo di poco valore: ma chi dubita che anche in questo caso l'infortunio debba trovare il suo giusto indennizzo?
In caso contrario risulterebbero del tutto disattese sia la regola che impone alla società datrice il ristoro dei danni procurati ad un suo dipendenti per causa di servizio, sia il principio costituzionale di eguaglianza che vieta ogni discriminazione tra i cittadini.