I diritti inalienabili del cittadino consumatore

di Maurizio Massatani

(novembre 1993)

La maggior parte delle persone non vi fa neppure caso, ma pressoché quotidianamente si concludono degli atti di compravendita.

In questo secondo appuntamento con i lettori di AREA VOLO si vogliono pubblicizzare alcuni chiarimenti forniti dallo studio Massatani, a quesiti posti dagli iscritti.

In particolare per quel che riguarda i contratti di compravendita è bene ricordare che essi hanno la particolarità di perfezionarsi per effetto del raggiungimento dell'accordo con la controparte, a prescindere dal fatto che il bene acquistato venga contestualmente consegnato dal venditore.

La prima e più importante conseguenza giuridica è che è sufficiente che sia stato raggiunto l'accordo per impedire che il venditore possa domandare un aumento del prezzo già concordato adducendo una qualsiasi motivazione.

La più rilevante fascia di compravendita è senza dubbio quella immobiliare di talché viene suggerito prima della stipula del preliminare di:

* accertarsi presso l'ufficio tecnico comunale della conformità alla normativa edilizia della casa;

* effettuare le verifiche catastali per accertare il reale proprietario nonché la destinazione urbanistica dell'immobile;

* verificare presso l'ufficio del registro la coincidenza della intestazione dell'immobile con il nominativo del venditore nonché la presenza di ipoteche o pignoramenti;

* presso gli uffici comunali controllare l'esistenza del certificato di abitabilità in quanto l'assenza di questa autorizzazione espone l'acquirente al rischio di rispondere per tale fatto in sede penale, dal momento che, come è noto, la legge non ammette ignoranza.

Infine si ricordi che l'agente immobiliare per il cui tramite si sia eventualmente concluso un acquisto, ha diritto alla provvigione a condizione che sia iscritto nell'apposito ruolo professionale.

Inoltre si consiglia di leggere attentamente tutte le clausole di mandato firmato con un'agenzia, ed in particolare quelle relative alle penali ed al rinnovo del mandato stesso.

Per quel che riguarda le garanzie del consumatore, negli acquisti, è bene ricordare come i venditori siano obbligati a tenere i compratori indenni dai rischi connessi ad eventuali vizi presenti nel prodotto.

Anche in questo caso quel che conta evidenziare sul piano delle conseguenze è la libertà di scelta offerta al compratore tra, da un lato, il richiedere la risoluzione del contratto di compravendita con riconsegna del bene e la contestuale restituzione della somma pagata, oppure, dall'altro, la riduzione del prezzo di acquisto.

Inoltre l'acquirente ha diritto di pretendere anche il risarcimento dei danni subiti a causa della vendita di un prodotto difettoso.

La garanzia viene meno solo se, al momento della compravendita, il consumatore era a conoscenza dei difetti oppure se questi erano facilmente riconoscibili, infatti la garanzia resta valida se l'operatore commerciale aveva assicurato che l'oggetto era esente da vizi.

Se le parti convengono di escludere la garanzia si ricordi che l'intesa è valida a condizione che sia approvata specificamente per iscritto dall'acquirente.

Per azionare la garanzia ed i diritti ad essa connessi l'acquirente deve denunciare l'esistenza di vizi, di regola, entro otto giorni dalla consegna del bene se si tratta di difetti apparenti o dalla loro scoperta se i vizi sono occulti.

L'azione legale deve essere poi esercitata entro un anno dalla consegna del bene altrimenti non è più possibile far valere le proprie ragioni (art. 1495, 3^ comma codice civile).

Ulteriore garanzia è quella del buon funzionamento nel caso, ad esempio, di acquisto di automobili od elettrodomestici.

Nel caso in cui il prodotto non funzioni regolarmente vi è la possibilità di denunciare il guasto entro 30 giorni dalla sua scoperta, a meno che il contratto non stabilisca diversamente e l'azione deve essere esercitata entro sei mesi.

Un'ultima annotazione con riguardo alle vendite a domicilio o porta a porta: la più importante novità e l'attivazione della direttiva comunitaria 89/577 del 20.12.1985 recepita sulla G.U. del 15.01.1992 n. 50 in base alla quale è stato normativamente regolarizzata tutta quell'area di vendita con l'introduzione del principio fondamentalmente del diritto al ripensamento dell'acquirente.

Per ogni chiarimento su questo o qualsiasi altro tema legale connesso o meno con l'attività si può contrattare o la redazione di AREA VOLO in Via dell'Impruneta 15/B tel. 55260310 o direttamente lo studio legale Massatani in Via della Giuliana 58 tel. 39730626. virgin brazilian hair bundles