I rapporti tra i coniugi separati e divorziati di Maurizio Massatani (ottobre 1993) |
Con il presente numero di Area Volo viene attivata una rubrica legale curata dall'Avvocato Maurizio Massatani.
Al di là di temi strettamente inerenti alle varie posizioni professionali - piloti, tecnici, assistenti, controllori, impiegati di terra - è stato evidenziato come grazie all'accordo stipulato con lo studio legale Massatani numerosi iscritti si siano potuti rivolgere per una prima consulenza gratuita su temi riguardanti la propria vita privata, allo studio in questione.
Alcuni di questi temi riguardano un po' tutti noi di talchè si è deciso di riunire per materia in ogni singolo articolo, due o tre casi tra quelli più significativi affrontati.
Il primo numero è dedicato ai rapporti personali tra i coniugi in tema di separazione e divorzio.
In particolare i casi trattati riguardavano il tentativo di un coniuge di ottenere l'affidamento dei figli adducendo la malattia mentale dell'altro, una richiesta di affidamento congiunto ed infine una controversia relativa all'esercizio della potestà genitoriale.
Il principio ispiratore dell'affidamento dei figli, tanto in tema di separazione che di divorzio, è l'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.
Tuttavia con l'evolversi della società il concetto di morale, su questo punto, si è attestato su fatti e situazioni per i quali la coscienza comune esprime unanimi giudizi.
In altre parole è sicuramente contrario all'interesse morale dei figli l'affidamento al genitore criminale o tossicodipendente..
Ipotesi completamente diversa ed assai più ricorrente nella realtà è quella che ha interessato una coppia di assistenti di volo in cui si è cercato di ottenere l'affidamento della figlia minore, adducendo la malattia mentale della moglie.
Il tentativo del marito era tecnicamente "subdolo" dal momento che non si trattava di un disturbo clinicamente diagnosticato ma di una forma di nevrosi ansiosa-depressiva.
E' evidente che per tale caso non si poteva esprimere regole generali, per cui è stato necessario affrontare e superare l'ostacolo nel merito, ovvero dimostrando come la natura e il grado della nevrosi in realtà non incidessero sul reale svolgimento delle funzioni educative e dello stesso rapporto affettivo.
Va comunque sottolineato che una buona parte della Giurisprudenza è molto attenta sulla questione e tra i precedenti può essere citata la sentenza del 18.02.1989 del Tribunale di Napoli secondo la quale l'essere affetta da sindrome nervosa non esclude la capacità di ricevere l'affidamento dei figli minori che dallo stato morboso dei genitori non abbiano a ricevere comunque danno.
L'altro caso trattato riguardava il tentativo, sempre da parte del marito, di far accettare ad una moglie inconsapevole l'affidamento congiunto in ambito di divorzio.
Il presupposto dell'affidamento congiunto è che i figli convivano a turno, secondo periodi prestabiliti, con ciascuno dei genitori.
L'istituto di cui si discute è presente da tempo negli Stati Uniti ed ha trovato applicazione in qualche altro Paese europeo, mentre in Italia è praticamente ancora ignorato.
Le ragioni di tale disapplicazione sono rinvenibili nel fatto che tale affidamento presuppone serenità e concordia tra i coniugi, che regolarmente mancano, nonchè nel fatto l'affidamento alternato comporta pericoli per l'equilibrio dei minori, i quali, già privati dei punti di riferimento costituito dal rapporto tra i genitori e dall'unità familiare, non hanno più neanche un habitat fisso e devono periodicamente mutare le proprie abitudini passando dalla casa di un genitore a quella dell'altro.
In questo caso l'intervento si è risolto in una consulenza fornita alla madre per assicurare quest'ultima che, contrariamente a quanto affermato dall'ex marito, in ogni caso tale tipo di affidamento non potrà mai essere imposto dal giudice su richiesta di una sola parte.
Giur. Trib. Genova 18.04.1991 deve escludersi l'applicazione dell'affidamento congiunto in caso di contrasti tra i coniugi e deve viceversa disporsi l'affidamento esclusivo, tenendo conto del desiderio espresso dal minore."
L'ultimo caso in oggetto è stato un ricorso presentato da un coniuge affidatario su decisioni pregiudizievoli dell'interesse del minore.
Si trattava della scelta del tipo di scuola da seguire e dal momento che non vi era stato accordo tra i coniugi, circa l'indirizzo da prendere, il non affidatario aveva ritenuto la decisione assunta dalla moglie, illegittima e ne aveva chiesto al Tribunale, la dichiarazione di inefficacia.
Al contrario il Tribunale di Roma, ha ritenuto più che giustificata la scelta della moglie, posto che tutte le strade per una decisione comune, erano state esperite e che la scelta finale, oltre che consona ai desideri del figlio, appariva anche essere la più logica.
La rubrica è al servizio di tutti i lettori di Area Volo, i quali possono inviare in redazione i loro quesiti ai quali verrà sinteticamente data risposta, per singola materia.