CORSI PER PASSAGGIO DI QUALIFICA:

RIVOLUZIONARIA SENTENZA IN CASSAZIONE

di Maurizio MASSATANI (Avvocato) - (agosto settembre 1993)

A seguito di ricorso per Cassazione presentato nell'interesse di un assistito dello scrivente difensore, la Suprema Corte in data 03.02.1993 - sentenza pubblicata in diritto e pratica del lavoro n. 13 - ha completamente azzerato quanto sostenuto in primo grado dal Pretore ed in secondo dal Tribunale, i quali avevano sempre condiviso la tesi dell'Alitalia che la semplice dizione "insufficiente livello delle prestazioni fornite" bastasse ad escludere un dipendente dall'ammissione ai corsi per passaggio di qualifica.

Tale circostanza aveva indotto non solo la categoria dei naviganti, ma un po' tutte a ritenere che non fosse possibile agire contro l'Alitalia per vedere riconosciuti i propri diritti in tutti i casi in cui questi fossero stati lesi. In altre parole si era creato un convincimento diffuso circa la legittimità dell'operato dell'Alitalia.

Grazie tuttavia alla tenacia di un assistente di volo che ha puntualmente impugnato ogni decisione a lui avversa, si è ora giunti a questa rivoluzionaria sentenza della Cassazione che ha puntualizzato i termini entro i quali la motivazione fornita dall'azienda debba essere ritenuta adeguata.

Se è vero che l'azienda ha un potere discrezionale nell'operare le selezioni, tuttavia questo non vuol dire che la scelta possa avvenire ad libitum ed in modo arbitrario.

Il criterio discrezionale deve essere evidenziato attraverso l'indicazione di fatti impeditivi o negativi poichè solo così si può avere un giudizio circa l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede, in particolare proprio dei fatti e dei comportamenti che, secondo la valutazione discrezionale dell'azienda, sconsigliavano la partecipazione al corso.

Nella Giurisprudenza formatasi dopo la sentenza n. 5688 delle Sezioni Unite della Cassazione del 1979, mentre il datore di lavoro è tenuto a rispettare nell'adempimento i principi generali stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., il lavoratore è posto correlativamente in una posizione di diritto soggettivo tutelabile con il sindacato del Giudice.

Pertanto la formula "insufficiente livello delle prestazioni fornite" o altre formule stereotipe generalmente usate dall'Alitalia sono del tutto illegittime in quanto, adattabili a qualsiasi situazione, non pongono il dipendente, attraverso la conoscenza dei fatti che hanno impedito l'ammissione, in grado di verificare la propria posizione e di, eventualmente, correggerla onde non incorrere in nuove ulteriori preclusioni.

Ma non basta.

La Suprema Corte ha anche spazzato via quella argomentazione usata dal Tribunale e tanto cara all'Alitalia, che non avrebbe avuto alcun senso logico ammettere al corso chi, già in limine, era in condizioni di essere valutato inidoneo alle superiori mansioni.

Nel caso di specie si trattava dell'ammissione al corso per responsabile di prima.

Non si può, ha stabilito la Cassazione, ritenere come conforme a certezza e buona fede una esclusione dal corso avvenuta anticipando un giudizio di idoneità alle superiori mansioni, che sarebbe dovuto avvenire, invece, a corso ultimato e tenendo conto anche dei risultati di questo.

Anzi, a maggior ragione vi deve essere la specificazione da parte dell'azienda di quei fatti che, a dire della stessa, precludevano l'ammissione, posto che essi dovevano essere tali da non poter essere compensati in ogni caso con l'esito positivo del corso.

Per tali motivi pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Roma, rinviando ad altro tribunale di Corte d'Appello un nuovo giudizio contenuto nei limiti indicati dalla Suprema Corte.

Ulteriore questione che sarà estremamente interessante affrontare è quella relativa al risarcimento del danno ed alla ricostruzione della carriera.

Su questo punto la giurisprudenza si divide in due tendenze: l'una si muove nel senso di ritenere possibile solo la tutela risarcitoria, l'altra considera possibile la tutela in forma specifica, che implica la restituzione del dipendente nelle possibilità che egli aveva prima del compimento dell'atto dell'azienda illegittimo.

In conclusione se è vero che i tempi della giustizia sono lunghi è altrettanto vero che chi non teme di lottare per veder riconosciuti i propri diritti ed ha la perseveranza di andare sino in fondo, vedrà arrivare questo momento, anche grazie all'opera di altri colleghi che per primi hanno percorso strade ritenute difficili se non impossibili.