Tre recenti proposte di legge per modificare l'udienza preliminare sono attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera. Loro obiettivo è di rendere possibile una vera funzione di filtro da parte del G.I.P. (Giudice delle Indagini Preliminari) tra le indagini e il processo in Tribunale, funzione che oggi è quasi puramente formale dal momento che l'attuale art. 425 prevede l'evidenza della mancanza di prova per poter prosciogliere un imputato in tale sede. Cosa tutto ciò significhi in termini pratici è ben noto agli assistenti di volo implicati nella vicenda American Express. Infatti se, da un lato, per chiunque operi nel settore è ben chiara in assenza di altri fatti - che la procedura esistente a bordo degli aeromobili Alitalia, con riguardo alle vendite, è assolutamente deficitaria sotto il profilo giuridico ed organizzativo di talché nulla di differente a quanto a tutti accaduto può essere imputato ai colleghi coinvolti nell'inchiesta, dall'altro lo stesso G.I.P. nella attuale previsione legislativa ha dei margini di manovra molto stretti per assolvere nell'ambito dell'udienza preliminare. Gli elementi di confusione poi introdotti dall'American Express nella memoria depositata in udienza, che tendono ad evidenziare una prassi organizzativa talmente deficitaria ma mai imputabile ai singoli assistenti e meno che mai sotto il profilo penale, potrebbero indurre il Giudice per le Indagini Preliminari a disporre il rinvio a giudizio dei colleghi. Ovviamente l'intero Collegio di difesa tenterà in tutti i modi di evitare che questo accada, per impedire un prolungarsi della situazione di disagio principalmente psichico, al quale gli assistenti sono sottoposti sotto il peso di una accusa profondamente ingiusta. Tuttavia sotto un'ottica processuale tale evenienza sarebbe, al contrario, auspicabile in quanto in udienza pubblica si potrà citare il legale rappresentante dell'Alitalia al quale chiedere, per il tramite del Tribunale, la statistica di tutti i versamenti effettuati da tutta la categoria nel periodo gennaio - marzo 1992. Poiché non vi è dubbio che la stragrande maggioranza degli assistenti abbia in una prima fase inteso il limite delle Lit. 300.000 come limite massimo per ogni operazione, e che più operazioni, purché nei limiti, fossero consentite, il deposito di tali documentazioni più volte richieste all'Azienda, dimostrerebbe al di là di ogni dubbio, che l'unica anomalia nel comportamento degli assistenti indagati, è consistita, per loro sfortuna, nell'aver accettato carte di credito rubate. Quanto sopra riportato è stato ampiamente illustrato e discusso nel corso dell'incontro svoltosi in data 20.1.1993 tra gli assistenti di volo, i rappresentanti sindacali ed il Collegio di difesa. Ovviamente per motivi inerenti i tempi di stampa del giornale tale articolo verrà pubblicato in concomitanza con la decisione del G.I.P. all'udienza del 16.3.1993, ma proprio in base a quanto su detto, tutta la categoria potrà correttamente interpretare, quale che sia, la decisione del Giudice. |